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DECRETO CURA ITALIA e DISABILITA’ DL n.18 – 17 marzo 2020 – importanti novità per i pazienti reumatologici

Articolo 24
Permessi lavorativi (legge 104/1992 / con gravità)
Sono ampliati a 18 giorni complessivi da distribuirsi nei mesi di marzo e aprile 2020 i permessi lavorativi previsti dall’articolo 3, comma 3 della legge 104/1992 (handicap grave).

L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è intervenuto a parziale chiarimento dei dubbi espressi nell’interpretare il testo normativo, e così precisa: “I lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non “scadono” a fine mese).”

Articolo 26
Altre norme a favore dei lavoratori con disabilità

1° Soggetti in “quarantena” o “sorveglianza attiva” – (entrati in contatto con o contagiati da CODIV-19)
Questi soggetti non possono lavorare pur non essendo tecnicamente in malattia. Questa condizione viene equiparata al ricovero ospedaliero, quindi uno stato assimilabile alla malattia e come tale retribuito. Al contempo l’assenza non è computata ai fini del comporto, cioè di quel periodo di assenze per malattia oltre il quale non si ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro e si può essere licenziati per eccesso di morbilità (malattia).

2° Soggetti fragili per terapie in atto / patologie pregresse.
Lo stesso status equiparato al ricovero ospedaliero viene riconosciuto fino a fine aprile, indipendentemente dalla condizione di “sorveglianza attiva”, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati:

A) in possesso del riconoscimento di disabilità grave (Legge 104/92, articolo 3, comma 3)

B) lavoratori (pubblici e privati) in possesso di certificazione “rilasciata dai competenti organi medico legali”, attestante una condizione di rischio derivante da:
a) immunodepressione
b) esiti da patologie oncologiche
c) svolgimento di relative terapie salvavita anche se non sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (basta il comma 1 dell’articolo 3).

ATTENZIONE: sono da precisare gli aspetti applicativi. Quello più delicato è senza dubbio sull’esatta individuazione dei “competenti organi medico legali”. Sono state avanzate richieste di dettaglio e vi aggiorneremo quanto prima.
Più semplice invece appare l’applicazione per i lavoratori in possesso di certificazione di handicap con connotazione di gravità che potrebbero accedere alla nuova opportunità semplicemente comunicando al datore di lavoro. Questi tuttavia dovrà avere indicazioni operative su come comunicare l’assenza e ottenerne le compensazioni.
3°Congedi parentali per i genitori
Premessa utile ad eventuali approfondimenti: il sistema dei differenti congedi (diversi per condizioni di accesso, finalità, opportunità, retribuzione) si basa sul testo vigente del decreto legislativo 151/2001. In particolare, per l’assistenza e l’educazione dei figli, ci si riferisce solitamente ai congedi previsti dall’articolo 32 (Congedo parentale) e 33 (Prolungamento del congedo per disabilità).

Per la parte rimanente dell’anno 2020 viene introdotta (articolo 23) una nuova formula di congedo a favore dei genitori (anche affidatari), alternativa ai congedi che abbiamo ricordato sopra (art. 32 e 33): 15 giorni mensili retribuiti al 50% (anziché al 30% di altre formule).

Il nuovo congedo è di norma concesso nel caso di figli fino ai 12 anni; nel caso di persone con disabilità grave a prescindere dall’età purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni mensili, ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Una agevolazione simile è prevista anche per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità che compensa parzialmente il lavoro non svolto.

È appena il caso di precisare che tutte queste agevolazioni non sono estese ad altri rapporti di parentela che non siano quelle di genitori/figli come ad esempio: coniuge, fratello/sorella, figlio/genitori.

In alternativa a queste agevolazioni lavorative il decreto prevede (fino a fine anno) la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro erogato su domanda mediante il “libretto famiglia”. INPS provvederà a fornire le indicazioni operative e a monitorare la spesa. Nel caso questa sfori lo stanziamento previsto INPS comunicherà al diniego delle domande pervenute (di quelle eccedenti). Anche questo bonus è limitato ai genitori e non altri gradi di parentela.

3° Diritto al lavoro agile
In queste settimane termini come “lavoro agile” o “smartworking” hanno ottenuto una ampia diffusione, nonostante fossero già oggetto di elaborazione negli ultimi anni e anche di regolazione normativa pur relativamente recente (in particolare la legge 22 maggio 2017, n. 81, artt. 18/23)

Il cosiddetto “lavoro agile” e quindi l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato in questo periodo assume un significato con risvolti diversi: è utile per allontanare fisicamente le persone dai consueti luoghi di lavoro per evitare il diffondersi del contagio. Questo significa sostanzialmente, laddove sia possibile, svolgere il proprio lavoro presso la propria abitazione.

Uno specifico articolo (articolo 39) del nuovo decreto prevede che in via eccezionale (fino a fine aprile), i lavoratori dipendenti con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile “salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”.

Un sentito ringraziamento a Daniele Conti di AMRER Onlus, Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna

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